Art. 73 — Altri casi di contrabbando
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Commette contrabbando chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae in qualsiasi modo ((...)) tabacchi al pagamento del diritto di monopolio ovvero del prezzo dovuto all'Amministrazione dei Monopoli.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1973 al 4 ottobre 2024
