Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Art. 79 — Pene per la detenzione di meccanismi e utensili
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1942 al 20 maggio 1945. Leggi il testo vigente →
Chiunque detiene meccanismi o utensili che a termini dell'articolo 72 debbono ritenersi preordinati alla lavorazione dei tabacchi e' punito con la multa da L. 50 a L. 1000.
Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 20 maggio 1945
