Art. 79 — Pene per la detenzione di meccanismi e utensili
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((Chiunque detiene meccanismi o utensili che a termini dell'art. 72 debbono ritenersi preordinati alla lavorazione dei tabacchi e' punito con la multa da L. 100 a L. 2000)).
Testo in vigore dal 20 maggio 1945 al 6 giugno 1946
