Art. 79 — Pene per la detenzione di meccanismi e utensili
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 gennaio 1951, n. 27
7La L. 3 gennaio 1951, n. 27 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Sono decuplicate le multe stabilite dagli articoli 77 e 79 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successivamente aumentate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401.". Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni piu' favorevoli della presente legge si applicano in deroga all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche ai reati commessi sotto l'impero del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 726".
Testo in vigore dal 17 febbraio 1951 al 30 gennaio 1971
