Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 79 — Pene per la detenzione di meccanismi e utensili

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1951 al 30 gennaio 1971. Leggi il testo vigente →

Chiunque detiene meccanismi e utensili che a termini dell'art. 72 debbono ritenersi preordinati alla lavorazione dei tabacchi, e' punito con la multa da L. 600 a L. 10.000.7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 gennaio 1951, n. 27

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La L. 3 gennaio 1951, n. 27 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Sono decuplicate le multe stabilite dagli articoli 77 e 79 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successivamente aumentate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401.". Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni piu' favorevoli della presente legge si applicano in deroga all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche ai reati commessi sotto l'impero del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 726".

Testo in vigore dal 17 febbraio 1951 al 30 gennaio 1971

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 febbraio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 6 giugno 1946 al 17 febbraio 1951.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 gennaio 1951, n. 27

    La L. 3 gennaio 1951, n. 27 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Sono decuplicate le multe stabilite dagli articoli 77 e 79 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successivamente aumentate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401.". Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni piu' favorevoli della presente legge si applicano in deroga all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche ai reati commessi sotto l'impero del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 726".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art79 · fonte del testo