Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 79 — Pene per la detenzione di meccanismi e utensili

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 giugno 1946 al 17 febbraio 1951. Leggi il testo vigente →

((Chiunque detiene meccanismi e utensili che a termini dell'art. 72 debbono ritenersi preordinati alla lavorazione dei tabacchi, e' punito con la multa da L. 600 a L. 10.000)).

Testo in vigore dal 6 giugno 1946 al 17 febbraio 1951

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 6 giugno 1946

Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 1945 al 6 giugno 1946. 3 parole tolte, 4 parole aggiunte.

Chiunque detiene meccanismi tolto: o aggiunto: e utensili che a termini dell'art. 72 debbono ritenersi preordinati alla lavorazione dei tabacchiaggiunto: , e' punito con la multa da L. tolto: 100 aggiunto: 600 a L. tolto: 2000 aggiunto: 10.000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art79 · fonte del testo