Art. 79 — Pene per la detenzione di meccanismi e utensili
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 giugno 1946 al 17 febbraio 1951. Leggi il testo vigente →
((Chiunque detiene meccanismi e utensili che a termini dell'art. 72 debbono ritenersi preordinati alla lavorazione dei tabacchi, e' punito con la multa da L. 600 a L. 10.000)).
Testo in vigore dal 6 giugno 1946 al 17 febbraio 1951
