Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 88 — Attingimento di acque salse - Asportazione di sabbia, di terre salifere, di acqua del mare

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Chiunque, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli, attinge acqua dalle sorgenti o polle salse, e' punito con l'ammenda da L. 50 a L. E' punito con la stessa pena chiunque asporta acqua, dal mare o sabbie marine o terre salifere senza l'osservanza, delle norme stabilite nel regolamento.

Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 20 maggio 1945

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art88 · fonte del testo