Art. 88 — Attingimento di acque salse - Asportazione di sabbia, di terre salifere, di acqua del mare
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((Chiunque senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli attinge acqua dalle sorgenti o pone salse, e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. E' punito con la stessa pena chiunque asporta acqua dal mare o sabbie marine o terre salifere senza l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento)).
Testo in vigore dal 20 maggio 1945 al 6 giugno 1946
