Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDIZIO PER L'AMMISSIBILITA' DELL'AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' O MATERNITA' NATURALE - GIUDICE TERRITORIALMENTE COMPETENTE - APPLICAZIONE DEL CRITERIO GENERALE DEL FORO DEL CONVENUTO - LAMENTATA ESCLUSIONE, NEL CASO DI MINORE, DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL LUOGO DI RESIDENZA DEL MINORE - DEDOTTA MANCATA VALUTAZIONE DELL'INTERESSE DEL MINORE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO PREVISTO IN ORDINE AD ALTRI PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MINORI - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - PRETESO CONTRASTO CON I PRINCIPI A TUTELA DELLA FORMAZIONE DELLA FAMIGLIA, DELL'INFANZIA E DELLA GIOVENTU' - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, 31 commi primo e secondo, e 24, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 18 cod. proc. civ., 274 cod. civ. e 38 disp. att. cod. civ., nella parte in cui escludono che nel giudizio di ammissibilita' dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o maternita' naturale la competenza per territorio, qualora la causa riguardi un minore, venga individuata nel tribunale per i minorenni nell'ambito del cui distretto risiede il minore stesso, in quanto, benche' possa convenirsi che la competenza territoriale di un giudice diverso da quello del luogo in cui risiede il minore e' talvolta fonte di disagi connessi per lo piu' all'acquisizione dei particolari e delicati elementi probatori che il procedimento in esame richiede, tuttavia essi non si traducono, per cio' solo, nella violazione dei precetti costituzionali, poiche' il diritto di azione non e' in alcun modo impedito, ne' seriamente ostacolato dalla mera distanza tra il luogo di abituale dimora del minore e la sede del tribunale minorile competente; in quanto la specificita' delle funzioni di tale organo garantisce comunque 'ex se' una particolare e attenta ponderazione delle problematiche psicoaffettive del minore medesimo e la predisposizione di ogni cautela atta ad evitare allo stesso qualunque turbamento; ed in quanto - posto che rientra nelle valutazioni discrezionali del legislatore non solo la conformazione generale degli istituti processuali, ma anche, in particolare, la determinazione delle competenze e la ripartizione della giurisdizione, purche' effettuate nei limiti della ragionevolezza - una volta affidata la cognizione dell'azione in esame al giudice minorile, non e' irragionevole la scelta del legislatore di lasciar operare i criteri determinativi della competenza territoriale secondo le regole generali previgenti, tenuto conto che l'azione 'de qua' non e' comparabile, per diversita' di presupposti e natura, con i procedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potesta' genitoriale, ne' con quelli relativi all'adozione o all'affidamento e che l'unica azione comparabile - l'opposizione al riconoscimento di figlio naturale, di cui all'art. 250, comma 4, cod. civ. - e' assoggettata allo stesso criterio determinativo della competenza per territorio del Tribunale per i minorenni. - S. nn. 193/1987, 429/1991, 451/1997; O. nn. 7/1997, 63/1997 e 139/1997. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 274 Codice civileart. 18 Codice di procedura civile
FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' O MATERNITA' NATURALE - NEL CASO DI MINORI - COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma primo, r.d. 30 marzo 1942 n. 318, come sostituito dall'art. 68, L. 4 maggio 1983 n. 184 - che attribuisce al Tribunale per i minorenni la competenza a dichiarare la paternita' o maternita' naturale nei confronti di minore - va dichiarata manifestamente infondata in quanto, pur essendo sollevata per la prima volta in riferimento (anche) all'art. 24 Cost., non sono prospettati argomenti diversi rispetto a quelli esaminati in precedenti pronunce di non fondatezza e di manifesta infondatezza. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - S.n. 193/1987; O.n. 395/1987.
Riguarda ancheart. 38 Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie. (042U0318)
FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' O MATERNITA' NATURALE - NEL CASO DI MINORI - COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La competenza a dichiarare la paternita` o la maternita` naturale nei confronti di un minore non irragionevolmente e` stata attribuita al Tribunale per i minorenni, ove si valutino con essa anche gli altri, piu` particolari, poteri demandati allo stesso giudice e ben confacenti alla sua specializzazione - ai sensi dell'art. 102 Cost. - che non trovano riscontro in analoghi poteri (e previsioni) quando si tratti di maggiorenni (cosi`, in specie, quelli dell'art. 273, secondo comma, cod. civ., con riguardo alla verifica della validita` del consenso del minore per promuovere o proseguire l'azione; dell'art. 277, secondo comma, cod. civ., con riguardo ai provvedimenti concernenti l'istruzione e l'educazione o gli interessi patrimoniali del minore; dell'art. 11, ult. comma, della l. 4 maggio 1983, n. 184, con riguardo ad eventuali rapporti dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita` o maternita` con le procedure di adozione). Sicche` nel complesso di tali poteri trae giustificazione la diseguaglianza all'interno della stessa azione di dichiarazione giudiziale di paternita` o maternita` naturale, diretta a giudici diversi a seconda che riguardi maggiorenni o minorenni; mentre non puo` porsi una diseguaglianza con riguardo ad altre azioni in materia di 'status' demandate al tribunale ordinario, in quanto il confronto coinvolge situazioni non omogenee. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 102 Cost., dell'art. 38, primo comma, r.d. 30 marzo 1942, n. 318, quale sostituito dall'art. 68 l. 4 maggio 1983, n. 184.
Riguarda ancheart. 38 Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie. (042U0318)
FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' O MATERNITA' - "NEL CASO DI MINORI" - COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE
Sopravvenuta pronuncia di non fondatezza di una questione di legittimita` costituzionale, vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni identiche, che non comportino l'esame di argomenti nuovi. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost, della questione di legittimita` costituzionale - gia` dichiarata non fondata con sent. n. 193/1987 - dell'art. 38, comma primo, r.d. 30 marzo 1942 n. 318, come sostituito, da ultimo, dall'art. 68, l. n. 184 del 1983, nella parte in cui demanda alla competenza del tribunale per i minorenni la dichiarazione giudiziale di paternita` o maternita` "nel caso di minori").
Riguarda ancheart. 33 Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie. (042U0318)
FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' O MATERNITA' - "NEL CASO DI MINORI" - COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Le questioni di legittimita` costituzionale gia` dichiarate non fondate vanno dichiarate manifestamente infondate ove non comportino l'esame di argomenti nuovi. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 102 Cost., della questione di legittimita` costituzionale - gia` dichiarata non fondata con sent. n. 193/1987 - dell'art. 68, L. 4 maggio 1983 n. 184, nella parte in cui, sostituendo l'art. 38, comma primo,R.D. 30 marzo 1942, n.318, demanda alla competenza del tribunale per i minorenni la dichiarazione giudiziale di paternita` e maternita` "nel caso di minori").
Riguarda ancheart. 38 Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie. (042U0318)