Art. 68 adozione

Il primo comma dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile e' sostituito dal seguente: "Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonche' nel caso di minori dall'articolo 269, primo comma, del codice civile".

Testo vigente dal 17 maggio 1983, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art68 · fonte su Normattiva