Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Locazione - Immobili ad uso abitativo - Canone - Differenza tra canone equo e canone pattizio - Diritto del conduttore alla ripetizione delle somme versate in eccedenza - Prospettata assunzione dell’onere a carico dello stato - Assunta lesione dei diritti inviolabili dell’uomo, del principio di uguaglianza e del principio della solidarietà contributiva - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, commi 1 e 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che la disciplina sull'equo canone che prevede la nullità dei patti contrari alla legge e il diritto del locatario di ripetere le somme indebitamente versate, sia modificata prevedendo di porre a carico dell'erario la differenza tra canone equo e canone contrattuale. Infatti la modifica auspicata dal rimettente non solo non è costituzionalmente obbligata, ma potrebbe proprio essa presentare profili di irragionevolezza.
Riguarda ancheart. 79 Legge sull’equo canoneart. 12 Legge sull’equo canoneart. 14 Legge sull’equo canoneart. 15 Legge sull’equo canoneart. 16 Legge sull’equo canoneart. 17 Legge sull’equo canonee altri 8
Locazione di immobili urbani - Canone - Possibilità di porre a carico dell’erario la differenza tra canone pattizio e canone legale (equo) - Omessa previsione - Difetto di motivazione della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, primo e secondo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui i citati articoli non prevedono che la differenza tra il canone equo e quello pattizio sia a carico dell'erario. Infatti l'ordinanza di rimessione è gravemente carente sia in ordine alla motivazione sulla rilevanza (omessa descrizione degli elementi della fattispecie all'esame del giudice 'a quo'), sia con riguardo alla motivazione sulla non manifesta infondatezza (difetto dei necessari requisiti di chiarezza, risultando confusamente prospettate plurime censure di incostituzionalità che investirebbero numerose norme della legge sull'equo canone).
Riguarda ancheart. 14 Legge sull’equo canoneart. 15 Legge sull’equo canoneart. 21 Legge sull’equo canoneart. 12 Legge sull’equo canoneart. 22 Legge sull’equo canoneart. 23 Legge sull’equo canonee altri 8
Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Equo canone - Sistema di calcolo - Costo base degli immobili - Applicabilità uniforme nel territorio nazionale - Mancata differenziazione di disciplina per il comune di campione d'italia, in considerazione della sua diversa collocazione geografica e del contesto economico - Prospettata lesione del principio di eguaglianza - Giustificazione della disciplina censurata - Discrezionale bilanciamento degli interessi coinvolti sistema di predeterminazione legale - Mancata esclusione per il comune di campione d'italia - Prospettato contrasto con la garanzia costituzionale della proprietà privata - Insussistenza - Possibilita' di derogare al regime dell'equo canone per il libero accordo delle parti - Non fondatezza.
Non sono fondate: a) - con riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma primo, della l. 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani), laddove, prevedendo il costo base a metro quadrato per gli immobili adibiti ad uso di abitazione cui e' correlato il valore locativo previa applicazione di coefficienti correttivi, non stabilisce un costo base differenziato per il Comune di Campione d'Italia (nel quale, a causa della particolare collocazione geografica e del conseguente contesto economico, i costi di costruzione sarebbero superiori a quelli di altre localita'); b) - con riferimento all'art. 42, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 12, comma primo, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della stessa legge n. 392 del 1978, che impongono l'equo canone e ne stabiliscono i criteri di calcolo anche nel Comune di Campione d'Italia (nel quale il controllo ed i limiti posti dal legislatore ai canoni di locazione, in ragione della grave situazione abitativa a livello nazionale, non sarebbero giustificati, tenuto conto che la sua economia sarebbe legata a quella della Confederazione elvetica). Per rispondere ad una esigenza generale, il legislatore ha dettato infatti una disciplina che tiene complessivamente conto della grave situazione abitativa a livello nazionale, stabilendo limiti e controlli, i quali sono frutto di un discrezionale bilanciamento degli interessi coinvolti; ed, in tale contesto, mentre anche la uniforme determinazione del costo di produzione degli immobili, per grandi aree geografiche, trova giustificazione, viceversa, l'attribuzione di uno specifico rilievo ad ogni situazione delle singole localita', nelle quali condizioni economiche ed abitative si discostino dalla situazione media nazionale, risulterebbe in contraddizione proprio con il tipo di strumento adottato dal legislatore, che, per la determinazione del canone massimo di locazione, ha preso in considerazione parametri fissi stabiliti dalla stessa norma (il costo base degli immobili fissato dall'art. 14 l. n. 392 del 1978 costituisce, appunto,uno degli elementi caratterizzanti di tale sistema e non rispecchia, proprio per la sua generalizzata determinazione, la concreta ed effettiva situazione di ciascuna localita'). Pertanto la scelta di dettare una regola comune e di adottare parametri uniformi per la determinazione dell'equo canone non puo' essere considerata in se' lesiva del principio di eguaglianza. E se cio' non esclude che il legislatore possa introdurre deroghe alla regola generale, se sorrette da una ragionevole giustificazione (ad esempio di disciplina fiscale o valutaria), allo stesso tempo pero' non comporta che si debba considerare costituzionalmente dovuta una disciplina legislativa speciale che adotti solo per quel Comune un diverso criterio di determinazione del costo base degli immobili, adeguato al costo effettivo, o che assuma diversi criteri di calcolo dell'equo canone, non accolti per il restante territorio nazionale.Le medesime considerazioni valgono anche ad escludere la denunciata violazione della garanzia costituzionale accordata alla proprieta' privata (art. 42, comma secondo, Cost.). - S. nn. 1028/1988; O. nn. 1048/1988 e 1084/1988, 132/1994. red.: S. Di Palma
sentenza 55/2000massima n. 25148 Riguarda ancheart. 14 Legge sull’equo canoneart. 18 Legge sull’equo canoneart. 21 Legge sull’equo canoneart. 12 Legge sull’equo canoneart. 19 Legge sull’equo canoneart. 16 Legge sull’equo canonee altri 3
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - "EQUO CANONE" - DETERMINAZIONE - CRITERI ADOTTATI IN LEGGE N. 392 DEL 1978 - DENUNCIATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' PRIVATA - INSUSSISTENZA - DISCREZIONALE BILANCIAMENTO DI INTERESSI GIUSTIFICATO DALLA GRAVE SITUAZIONE ABITATIVA - ATTUALE POSSIBILITA' DI STIPULARE PATTI IN DEROGA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il sistema di predeterminazione legale del canone, adottato in ragione della grave situazione dell'edilizia abitativa, risponde all'intento di stabilire un complesso di controlli sui canoni delle locazioni, frutto di discrezionale bilanciamento di interessi per determinare una sostanziale indifferenza della persona del conduttore e, quindi, un ridotto interesse del locatore alla cessazione del rapporto. Sono, inoltre, previsti dei correttivi del canone anche mediante aggiornamenti che consentono di raccordare l'ammontare del correspettivo della locazione alla singola realta' di fatto nonche' di incrementarlo in rapporto all'aumento del costo della vita. Peraltro, alla scadenza dei contratti di locazione in corso, nel contesto di una situazione che il legislatore ha considerato mutata, le parti possono stipulare, con procedure particolari, accordi in deroga alle norme della legge n. 392 del 1978 anche quanto alla determinazione del canone. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 12, primo comma, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento all'art. 42, secondo comma, Cost.). - In relazione al bilanciamento degli opposti interessi del conduttore e del locatore v. le O. nn. 1048 e 1084/88 ed in riferimento alla continuita' del rapporto la S. n. 1028/1988. red.: E.M. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 17 Legge sull’equo canoneart. 14 Legge sull’equo canoneart. 16 Legge sull’equo canoneart. 12 Legge sull’equo canoneart. 18 Legge sull’equo canoneart. 21 Legge sull’equo canonee altri 3
LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO ABITATIVO - CANONE - IMMOBILI DI DIMENSIONI INFERIORI AI 46 MQ. - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE CONVENZIONALE - COEFFICIENTE MAGGIORATIVO (1,20) - ASSOGGETTAMENTO AD UN CANONE PIU' ELEVATO DI QUELLO PREVISTO PER UNITA' ABITATIVE DI DIMENSIONI SUPERIORI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE CONSEGUENZIALE.
L'applicazione del coefficiente maggiorativo (1,20) previsto per le unita` di dimensioni inferiori a mq. 46 puo` determinare l'assoggettamento di esse ad un canone piu` alto rispetto ad unita` abitative di dimensioni superiori. Pertanto, va dichiarata costituzionalmente illegittima - ai sensi dell'art. 27 della L.n. 87 del 1953 - la lett. c) dell'art. 13, comma quinto, della L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui, mediante l'applicazione dei coefficienti maggiorativi, consente che il canone relativo ad immobili di dimensioni inferiori ai 46 mq. possa essere maggiore di quello previsto per immobili compresi nella fascia superiore anziche` equiparato a quello previsto per immobili di mq. 46.
LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO ABITATIVO - CANONE - IMMOBILI DI DIMENSIONI DI POCO SUPERIORI A MQ. 70,01 - ASSOGGETTAMENTO AD UN CANONE INFERIORE A QUELLO PREVISTO PER GLI IMMOBILI DI MQ. 70 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Per effetto della dichiarazione di parziale incostituzionalita` della lett. b), dell'art. 13, comma quinto, L. 27 luglio 1978 n. 392, non puo` piu` verificarsi la possibilita` che un immobile di dimensioni di poco superiori a mq. 70,01 sia soggetto ad un canone locatizio inferiore a quello previsto, in virtu` del criterio di cui alla medesima lett. b), per gli immobili di mq. 70. (Non fondatezza - nei sensi di cui in motivazione - della questione di legittimita` costituzionale della lett. b, dell'art. 13, comma quinto, cit., in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. massima precedente.
LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO ABITATIVO - CANONE - IMMOBILI DI DIMENSIONI COMPRESE TRA I 46 ED I 70 MQ. - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE CONVENZIONALE - COEFFICIENTE MAGGIORATIVO (1,10) - ASSOGGETTAMENTO AD UN CANONE PIU' ELEVATO DI QUELLO PREVISTO PER UNITA' ABITATIVE DI DIMENSIONI SUPERIORI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
La previsione di coefficienti correttivi ai fini del computo del canone di locazione delle piccole unita` immobiliari, rispondendo ad una esigenza perequativa discrezionalmente apprezzata dal legislatore, non e` in se` e per se` irragionevole, ma lo diviene le volte in cui, in base all'applicazione di tali coefficienti, unita` di consistenza minore risultino soggette ad un canone piu` alto rispetto ad unita` abitative di dimensioni superiori. Il che si verifica, per le unita` comprese tra i 46 ed i 70 mq., a partire dalla superficie di mq. 63,65, cui - applicando il coefficiente di 1,10 - corrisponde una superficie convenzionale di mq.70,01, e, dunque, un canone superiore a quello di mq. 70. Pertanto, e` costituzionalmente illegittima - per contrasto con l'art. 3 Cost. - la lett. b) dell'art. 13, comma quinto, della L. 27 luglio 1978 n. 392, "nella parte in cui, mediante l'applicazione dei coefficienti maggiorativi, consente che il canone relativo ad immobili di dimensioni inferiori ai 70,01 mq. possa essere maggiore di quello previsto per immobili compresi nella fascia superiore, anziche` equiparato a quello previsto per immobili di mq. 70".
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - LOCALI ADIBITI AD ABITAZIONE ED AUTORIMESSA - DETERMINAZIONE DEL CANONE - UNICO O DUPLICE CONTRATTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 1, 12 e 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392 sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento che si verifica fra coloro che con unico atto stipulano un contratto di locazione sia di locali destinati ad abitazione che di locali destinati ad autorimessa e coloro che, invece, stipulano due atti distinti ed autonomi, in quanto il giudice a quo ha tralasciato ogni riferimento alla fattispecie concreta cosi' omettendo la motivazione in punto di rilevanza.
Riguarda ancheart. 1 Legge sull’equo canoneart. 12 Legge sull’equo canone