Art. 20Vetusta

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In relazione alla vetusta' si applica un coefficiente di degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di costruzione dell'immobile e stabilito nel modo seguente:

  • a)1 per cento per i successivi quindici anni;
  • b)0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni. Se si e' proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro dell'unita' immobiliare, anno di costruzione e' quello della ultimazione di tali lavori comunque accertato.

Testo vigente dal 29 luglio 1978 al 30 dicembre 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art20 · fonte su Normattiva