Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Contratto, atto e negozio giuridico - Locazione di immobili urbani ad uso abitativo - Successione nel contratto in caso di cessazione volontaria della convivenza more uxorio - Mancata previsione del diritto del convivente di succedere al conduttore in assenza di prole naturale nel nucleo coabitante - Asserita irragionevolezza nonché violazione del diritto fondamentale all'abitazione - Questione identica ad altra già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma terzo, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui, in caso di convivenza more uxorio , condiziona - a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte con la sentenza n. 404 del 1988 - la successione nel contratto di locazione del convivente, rimasto ad abitare l'immobile locato, alla presenza nel nucleo coabitante di prole naturale. La Corte si era già pronunciata su identica questione con l'ordinanza n. 204 del 2003, nella quale il dubbio di legittimità costituzionale è stato considerato manifestamente infondato, in considerazione della più volte affermata profonda diversità che caratterizza la convivenza more uxorio rispetto al rapporto coniugale, tale da impedire l'automatica parificazione delle due situazioni, ai fini di una identità di trattamento fra i rispettivi regimi. Analoghe considerazioni valgono in relazione alla comparazione tra la cessazione della convivenza con prole e la cessazione di quella senza prole, trattandosi, anche in questo caso, di situazioni del tutto disomogenee.
sentenza 7/2010massima n. 34246 Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Conviventi 'more uxorio' - Successione nel contratto del detentore dell’immobile, in caso di cessazione della convivenza senza prole comune - Mancata previsione - Asserita violazione del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto ai soggetti coniugati e a quelli già conviventi con prole comune - Disomogeneità delle situazioni comparate - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede che, in caso di cessazione della convivenza 'more uxorio', al conduttore di un immobile ad uso abitativo succeda nel contratto di locazione il convivente rimasto nella detenzione dell’immobile, anche in mancanza di prole comune. Le considerazioni più volte formulate, infatti, a proposito della profonda diversità delle caratteristiche della convivenza 'more uxorio' rispetto al rapporto coniugale – tale da impedire l’automatica parificazione delle due situazioni ai fini di una parificazione di trattamento – valgono anche in relazione alla comparazione tra la cessazione della convivenza con prole e la cessazione di quella senza prole: si tratta, pure in questo caso, di situazioni del tutto disomogenee, rispetto alle quali non sono invocabili né il principio di eguaglianza né le argomentazioni contenute nella sentenza n. 404 del 1988 a sostegno dell’esigenza di tutelare un nucleo familiare sul presupposto dell’esistenza della prole naturale. - Sulla diversità di caratteristiche tra convivenza 'more uxorio' e rapporto coniugale, menzionate, tra le tante, l’ordinanza n. 491/2000; la sentenza n. 352/2000; l’ordinanza n. 313/2000.
Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Diritto a succedere nel contratto di locazione - Successione del convivente more uxorio, anche in mancanza di prole comune, alla cessazione della convivenza con il conduttore - Difetto di elementi decisivi ai fini della valutazione della rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso di separazione personale, il convivente 'more uxorio' succeda al conduttore di un immobile ad uso abitativo anche in mancanza di prole comune. Infatti la carente e generica descrizione della concreta fattispecie non consente di verificare la effettiva rilevanza nel giudizio 'a quo' della sollevata questione di legittimità costituzionale.
sentenza 61/2002massima n. 26807 LOCAZIONI - IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO ABITATIVO - OMESSA PREVISIONE TRA I SUCCESSIBILI NELLA LOCAZIONE DI PARENTI OD AFFINI CONVIVENTI CON IL CONDUTTORE NELL'IPOTESI DI RECESSO DI QUESTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, ART. 6, PRIMO COMMA. - COST., ARTT. 2 E 3.
Il diritto all'abitazione tende ad essere realizzato in proporzione delle risorse della collettivita': solo il legislatore, rapportando disponiblita' ed interessi nonche` mezzi ai fini, puo' costruire fattispecie giustiziabili espressive di tali diritti fondamentali. Sarebbe contrario alla ratio legis consentire la successione nella locazione di parenti od affini del conduttore ove questi receda dal contratto o volontariamente abbandoni l'immobile. Il diritto del locatore verrebbe compresso da comportamenti non necessitati quando non arbitrari del conduttore, inoltre la creazione di nuove situazioni soggettive, quali quelle auspicate dal giudice a quo indurrebbe un'anomala circolazione delle abitazioni, ulteriormente riducendo l'offerta di alloggi in locazione. Ne` puo' chiedersi alla Corte l'addizione di una quarta fattispecie alle previsioni della norma impugnata, posto che la precedente sent. n. 404 del 1988 si e` limitata ad inserire altre figure nell'elenco dei successibili. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. - dell'art. 6, primo comma, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui non prevede la successione nel contratto dei parenti ed affini del conduttore, con lui abitualmente conviventi, nell'ipotesi di abbandono dell'immobile o di recesso dal contratto da parte di quest'ultimo). - cfr. S.nn. 1028/1988; 252/1983.
LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO ABITATIVO - MORTE DEL CONDUTTORE - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE - OMESSA INCLUSIONE TRA I SUCCESSIBILI DEL CONVIVENTE 'MORE UXORIO' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'. - LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, ART. 6, PRIMO COMMA. - COST., ARTT. 2, 3.
Nel contesto della legge n. 392 del 1978, l'art. 6 specifica un regime di successione nel contratto di locazione, che supera quello previgente, in quanto destinato a non privare dell'abitazione, immediatamente dopo la morte del conduttore, il piu' esteso numero di figure soggettive, anche al di fuori della cerchia della famiglia legittima, purche' con quello abitualmente conviventi (e dunque, oltre al coniuge, gli eredi estranei, i parenti senza limiti di grado e finanche gli affini); in cio' esprimendosi il dovere di solidarieta' sociale, che connota, da un canto, la forma costituzionale dello Stato sociale e, dall'altro, riconosce un diritto sociale all'abitazione collocabile fra i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost., ma anche artt. 25 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 11 Patto internazionale dei diritti economici sociali e culturali). E', di conseguenza, irragionevole e viziata da contraddittorieta' logica la previsione di legge che, pur tutelando l'abituale convivenza, non include, tuttavia, tra i successibili nel contratto di locazione, chi era gia' legato 'more uxorio' al titolare originario del contratto; risultando, in pari tempo, leso il diritto fondamentale all'abitazione. Pertanto, per violazione degli artt. 2 e 3 Cost., e' costituzionalmente illegittimo l'art. 6, primo comma, della Legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarita' del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente 'more uxorio'. - S. nn. 217/1988; 49/1987; 252/1983; 45 e 128/1980.
LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO ABITATIVO - MORTE DEL CONDUTTORE - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE - CONIUGE DEL CONDUTTORE DEFUNTO, UNITO A QUESTO DA MATRIMONIO RELIGIOSO NON TRASCRITTO - IDENTITA' DI POSIZIONE CON IL CONVIVENTE 'MORE UXORIO'. - LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, ART. 6. - COST., ART. 3.
Ai fini della successione, nel contratto di locazione, al conduttore defunto, sono assolutamente identiche la situazione del convivente 'more uxorio' e quella di chi sia stato unito al conduttore da matrimonio religioso non trascritto. - v. massima A della stessa sentenza.
LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO ABITATIVO - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE - CONVIVENTI 'MORE UXORIO' - POSSIBILITA' DI SUCCEDERE AL CONDUTTORE, DA PARTE DEL CONVIVENTE, IN CASO DI CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA, QUANDO VI SIA PROLE NATURALE - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ' IN PARTE QUA'. - LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, ART. 6. - COST., ART. 3.
In caso di separazione ovvero di estinzione del rapporto, tra conviventi 'more uxorio', l'esistenza di prole naturale impone che sia conservato il diritto all'abitazione alla residua comunita' familiare. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza quando vi sia prole naturale.
LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO ABITATIVO - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO - CONIUGE SEPARATO DI FATTO DAL CONDUTTORE - POSSIBILITA' DI SUCCEDERGLI SE VI SIA ACCORDO IN TAL SENSO - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'. - LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, ART. 6. - COST., ARTT. 2, 3.
Rispetto al bene primario dell'abitazione, il titolo della separazione , di fatto o consensuale, non puo' avere portata discriminatoria tra i coniugi. Agli effetti della successione nel contratto di locazione, il caso in cui si sia convenuta tra i coniugi separati di fatto la conservazione dell'abitazione per uno solo di essi e l'accordo cosi' intervenuto sia oggetto di prova e del relativo accertamento, non puo' ricevere trattamento diverso da quello disposto per le ipotesi di separazione consensuale e di nullita' matrimoniale. Pertanto, per violazione degli artt. 2 e 3 Cost., e' costituzionalmente illegittimo l'art. 6, terzo comma, della Legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede che il coniuge separato di fatto succeda al conduttore, se tra i due si sia cosi' convenuto.
LOCAZIONE - EQUO CANONE - REGIME TRANSITORIO - RECESSO DEL LOCATORE DAI CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, ARTT. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 58, 59 E 65. - COST., ART. 3.
Va confermata la giurisprudenza della Corte che ha esteso a tutti i contratti non soggetti a proroga (e non soltanto a quelli rela- tivi a conduttori con reddito superiore ad otto milioni di lire) la possibilita` di recesso del locatore per il caso contemplato dall'art. 59, n. 1 della L. n. 392 del 1978 con riferimento ai contratti soggetti a proroga. Nel solco di tale orientamento non e` consentito distinguere, ai fini del recesso, fra i casi di contratti non soggetti a proroga, nonostante la eterogeneita` degli interessi presi in considerazione dal legislatore nel contesto dell'art. 59, poiche` se le varie cause suindicate, sono state tutte ritenute egualmente idonee dal legislatore a giustificare il recesso del locatore per una categoria di contratti, va riconosciuta la loro operativita` per tutte le locazioni che hanno la caratteristica fondamentale comune della protrazione del rapporto locativo imposta dalla legge. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'art. 59 della L. n. 392 del 1978, nn. 2, 3, 6 ed 8 nonche`, conseguentemente, il combinato disposto degli artt. 58 e 59, nn. 4, 5, 7 e 65 della L. n. 392 del 1978, in tal modo ricomponendosi armonicamente la normativa attraverso l'equiparazione, ai fini del recesso, dei contratti previsti dall'art. 58 e di quelli di cui all'art. 64 della legge citata. - cfr. S.n. 22/1980.
Riguarda ancheart. 58 Legge sull’equo canoneart. 4 Legge sull’equo canoneart. 8 Legge sull’equo canoneart. 65 Legge sull’equo canoneart. 5 Legge sull’equo canoneart. 7 Legge sull’equo canonee altri 3