Art. 10 — Approvazione del piano generale
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[1]Il piano regolatore generale, previa comunicazione a tutti i Ministeri interessati ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 45, e sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e' approvato con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le comunicazioni, quando il piano stesso interessi impianti ferroviari.
[2]Il decreto di approvazione del piano e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Il deposito del piano approvato, presso il Comune, a libera visione del pubblico, e' fatto nei modi e termini stabiliti dal regolamento.
[3]Nessuna proposta di variante al piano approvato puo' aver corso se non sia intervenuta la preventiva autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici che potra' concederla, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in vista di sopravvenute ragioni che determinino la totale o parziale inattuabilita' del piano medesimo o la convenienza di migliorarlo.
[4]La variazione del piano e' approvata con la stessa procedura stabilita per l'approvazione del piano originario.
Testo in vigore dal 16 ottobre 1942 al 31 dicembre 1964
