Art. 10 — Approvazione del piano generale
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[1]Il piano regolatore generale, previa comunicazione a tutti i Ministeri interessati ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 45, e sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e' approvato con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le comunicazioni, quando il piano stesso interessi impianti ferroviari.
[2]Il decreto di approvazione del piano e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Il deposito del piano approvato, presso il Comune, a libera visione del pubblico, e' fatto nei modi e termini stabiliti dal regolamento.
[3]Nessuna proposta di variante al piano approvato puo' aver corso se non sia intervenuta la preventiva autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici che potra' concederla, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in vista di sopravvenute ragioni che determinino la totale o parziale inattuabilita' del piano medesimo o la convenienza di migliorarlo.5
[4]La variazione del piano e' approvata con la stessa procedura stabilita per l'approvazione del piano originario.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 dicembre 1964, n. 1321
5La L. 6 dicembre 1964, n. 1321, ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che " In deroga a quanto stabilito dal terzo comma dello articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, tali piani possono comportare varianti al piano regolatore generale senza preventiva autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici".
Testo in vigore dal 31 dicembre 1964 al 1 settembre 1967
