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L'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate che, dopo almeno un anno compiuto di servizio utile e prima di aver conseguito il diritto alla pensione, sia cessato o cessi dal servizio, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, per una delle cause indicate, rispettivamente, alle lettere a), b), c), d), e), f), dell'art. 32 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 o alle lettere a), c) e), d), dell'art. 35 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, consegue il diritto alla indennita' diretta una volta tanto. Consegue pure il diritto all'indennita' di cui al comma precedente, ridotta pero', nella misura, ad un terzo, l'iscritto, che, dopo almeno cinque anni di servizio utile e prima di aver conseguito il diritto alla pensione, sia cessato o cessi dal servizio, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, per dimissioni o per altre cause diverse da quelle menzionate nel comma, precedente.

Testo in vigore dal 16 maggio 1955 al 10 settembre 1991

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1955-04-11;379~art6 · fonte del testo