Art. 8 — Applicabilità delle norme
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Le disposizioni della presente legge si applicano solo ai delitti che sono stati commessi, o la cui permanenza e cessata, entro il 31 dicembre 1983. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti di chi ha usufruito o puo' usufruire dei benefici previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1080, n. 15, e dagli articoli 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1987 al 20 luglio 1989
