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Se la proposta riguarda la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato Comune, il presidente del tribunale, nella pendenza del procedimento di cui all'art. 4, secondo comma, puo', ove sussistano motivi di particolare gravita', disporre con provvedimento motivato che la persona denunciata sia tenuta, sotto custodia in un carcere giudiziario, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1956 al 25 maggio 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1423~art6 · fonte del testo