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Se la proposta riguarda la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato Comune, il presidente del tribunale, nella pendenza del procedimento di cui all'art. 4, secondo comma, puo', ove sussistano motivi di particolare gravita', disporre con provvedimento motivato che la persona denunciata sia tenuta, sotto custodia in un carcere giudiziario, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. ((Il giudice, con la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato comune dispone che la persona cui e' stata applicata la misura predetta sia tradotta a mezzo della forza pubblica dal carcere giudiziario in cui si trova al comune di soggiorno e consegnata all'autorita' locale di pubblica sicurezza)).
Testo in vigore dal 25 maggio 1975 al 24 agosto 1988
