Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 maggio 1975 al 24 agosto 1988. Leggi il testo vigente →

Se la proposta riguarda la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato Comune, il presidente del tribunale, nella pendenza del procedimento di cui all'art. 4, secondo comma, puo', ove sussistano motivi di particolare gravita', disporre con provvedimento motivato che la persona denunciata sia tenuta, sotto custodia in un carcere giudiziario, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. ((Il giudice, con la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato comune dispone che la persona cui e' stata applicata la misura predetta sia tradotta a mezzo della forza pubblica dal carcere giudiziario in cui si trova al comune di soggiorno e consegnata all'autorita' locale di pubblica sicurezza)).

Testo in vigore dal 25 maggio 1975 al 24 agosto 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 maggio 1975

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1956 al 25 maggio 1975. 48 parole aggiunte.

… un carcere giudiziario, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. aggiunto: Il giudice, con la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato comune dispone che la persona cui e' stata applicata la misura predetta sia tradotta a mezzo della forza pubblica dal carcere giudiziario in cui si trova al comune di soggiorno e consegnata all'autorita' locale di pubblica sicurezza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1423~art6 · fonte del testo