Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Art. 13 — Disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità nel regime generale e nei regimi sostitutivi ed esclusivi

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A decorrere dal 1 gennaio 1995 nei confronti dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonche' dei lavoratori autonomi, e' sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, di accordi collettivi che preveda il diritto a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti. La sospensione opera fino alla data di entrata in vigore di specifico provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale e comunque non oltre il 30 giugno 1995. Tale provvedimento, unitamente alla predetta disposizione di sospensione, dovra' essere idoneo ad assicurare effetti di contenimento:

  • a)del saldo netto da finanziare: di almeno lire 1.748 miliardi per l'anno 1995, comprensivi di lire 1.088 miliardi di cui all'articolo 21, lire 258 miliardi per l'anno 1996 e lire 354 miliardi per l'anno 1997;
  • b)del fabbisogno di cassa del settore statale: di almeno lire 5.107 miliardi per l'anno 1995, lire 4.808 miliardi per l'anno 1996 e lire 5.117 miliardi per l'anno 1997. Qualora entro la data del 30 giugno 1995 non sia stato adottato il provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 30 giorni dalla predetta data e con effetto dal 1 luglio 1995, sono aumentate, in misura tale da assicurare gli effetti finanziari di cui al comma 1:
  • a)le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima;
  • b)le aliquote contributive dovute, ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale. Le disposizioni in materia di sospensione dell'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianita' non si applicano: nei casi di cessazione dal servizio per invalidita' derivanti o meno da causa di servizio; nei casi di pensionamento anticipato, specificamente previsti da norme derogatorie, connessi ad esuberi strutturali di manodopera; nei casi di trattamento di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive integrazioni; nei confronti dei lavoratori che possano far valere un'anzianita' contributiva non inferiore a quaranta anni, ovvero l'anzianita' contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza. Le disposizioni del comma 3 non si applicano altresi':
  • a)per i lavoratori dipendenti del settore privato che, in possesso dei requisiti di legge per il pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994 come attestato dalla certificazione del datore di lavoro di cui alla successiva lettera b), sempreche' dalla predetta data non prestino attivita' lavorativa. Tale ultima condizione deve risultare dalla documentazione agli atti degli enti di previdenza, o in mancanza, dalla dichiarazione di responsabilita' dell'interessato rilasciata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, all'atto della presentazione della domanda di pensionamento anticipato;
  • b)per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno presentato ai rispettivi enti di previdenza domanda di pensionamento anticipato in data antecedente al 28 settembre 1994 e che, in possesso dei requisiti di legge per il pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994; la cessazione entro il termine anzidetto deve risultare dalla documentazione agli atti degli enti di previdenza ed essere certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilita';
  • c)per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994, nonche' per i lavoratori per i quali a tale data sia in corso il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro, sempreche' la comunicazione di preavviso risulti certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilita';
  • d)per i lavoratori dipendenti da imprese cui e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in base alle pro- cedure avviate ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni ed integrazioni, anteriormente alla data del 31 dicembre 1994;
  • e)per i lavoratori che fruiscono alla data del 28 settembre 1994 dell'indennita' di mobilita', ovvero collocati in mobilita' in base alle procedure avviate antecedentemente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;
  • f)per i lavoratori dipendenti dagli enti di cui al decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e al decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602; per i lavoratori dipendenti da altri enti o imprese per i quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche normative, nonche' per i lavoratori eccedenti degli enti locali per i quali sia stato approvato il bilancio riequilibrato da parte del Ministero dell'interno ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68;
  • g)ai lavoratori privi di vista.
  • g-bis)per il personale dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti e di arte drammatica cessato dal servizio a decorrere dal 1 novembre 1994 e per il persoanle dell'Accademia nazionale di danza cessato dal servizio a decorrere dal 1 ottobre 1994. Fuori dalle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 e fermo restando quanto previsto dal comma 10, i lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonche' i lavoratori autonomi, che abbiano presentato entro la data del 28 settembre 1994 la domanda di pensionamento di anzianita', accettata, ove previsto, entro la medesima data dall'amministrazione di appartenenza, possono, ancorche' riammessi in servizio, conseguire un trattamento pensionistico secondo quanto previsto dal comma 6 con le conseguenti decorrenze:
  • a)da 1 luglio 1995, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianita' contributiva o di servizio non inferiore a 37 anni;
  • b)dal 1 gennaio 1996, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianita' contributiva o di servizio non inferiore a 31 anni;
  • c)dal 1 gennaio 1997, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianita' contributiva o di servizio inferiore a 31 anni. Ai trattamenti pensionistici di anzianita' dei lavoratori di cui al comma 5 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, se piu' favorevoli rispetto a quelli in vigore alla data di decorrenza della prestazione. Per i lavoratori di cui al comma 5 che conseguono il requisito contributivo massimo utile previsto nei rispettivi ordinamenti antecedentemente alle date indicate alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 5, il trattamento pensionistico e' attribuito con la decorrenza eventualmente anteriore stabilita dalla disciplina prevista dagli ordinamenti predetti in materia di decorrenza delle pensioni di anzianita'. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni, e' fatta salva la possibilita' di revocare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande di pensionamento ancorche' accettate dagli enti di appartenenza. Nei casi di domande di riammissione presentate ai sensi dei decreti di cui al comma 9 da coloro che siano cessati dal servizio dalla data del 28 settembre 1994 la riammissione avviene con la qualifica rivestita e con l'anzianita' di servizio maturata all'atto del collocamento a riposo e con esclusione di ogni beneficio economico e di carriera eventualmente attribuito in connessione al collocamento a riposo. Il periodo di interruzione per cessazione dal servizio non ha effetti sulla continuita' del rapporto di impiego e viene considerato, ai fini del trattamento economico, equivalente a quello spettante nelle posizioni di congedo straordinario o in licenza speciale o ad altro analogo istituto previsto dalle norme dei singoli ordinamenti. Le disposizioni del decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, sono abrogate fermi restando la validita' degli atti e dei provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti in base al decreto medesimo ed al decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553. I lavoratori dipendenti privati e pubblici, in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito di trentacinque anni di contribuzione, possono conseguire i trattamenti pensionistici anticipati di cui al comma 1 a partire dal 1 gennaio 1995, secondo criteri da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, entro il limite massimo di onere di lire 500 miliardi per l'anno 1995. In sede di definizione del provvedimento legislativo di riordino di cui al comma 1 ovvero del decreto di cui al comma 2 si terra' conto degli effetti derivanti dal presente comma. 4
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 agosto 1995, n. 335

4

La L. 8 agosto 1995, n. 335 ha disposto (con l'art. 1, comma 30) che "Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di contribuzione di cui all'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la decorrenza della pensione, ove non gia' stabilita con decreto ministeriale emanato ai sensi del medesimo comma, e' fissata al 1 settembre 1995."

Testo in vigore dal 29 ottobre 1995 al 27 novembre 1997

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 347/1997

    Ha colpito questo articolo
    21 novembre 1997

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) - nella parte in cui differisce al 1^ gennaio 1996 la corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo, per dimissioni, dal 1^ settembre 1995 - in quanto, nonostante il comma 8 dello stesso art. 13 (e poi l'art. 1, comma 31, della legge 8 agosto 1995, n. 335) riconosca ai dipendenti del <<comparto scuola>> la facoltà di revocare la domanda di pensionamento, ancorché accettata, evitando così che essi restino privi, ad un tempo, dello stipendio e della pensione, tale norma non è tuttavia sufficiente per porre rimedio all'irrazionalità determinata dalla disposizione denunciata <<per la mancata considerazione della specifica posizione del personale della scuola>>, dalla quale deriva <<un'evidente incongruenza normativa all'interno della legislazione scolastica>>. Ne consegue, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995 n. 335 (recante: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"), nella parte in cui fa salva l'efficacia del citato art. 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724. - Cfr. S. n. 439/1994, con la quale è stata dichiarata <<l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2 - 'quinquies', del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992 n. 438 - nella parte in cui differisce, fino al 1^ gennaio 1994, la corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo, per dimissioni, dal 1^ settembre 1993 - e, in via conseguenziale, dell'art. 5, comma 1-'bis', del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243>>. red.: G. Leo

    Art. 13 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 319/2001

    Questione infondata
    27 luglio 2001

    Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo introdotto dall'art. 15, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sollevate in riferimento agli articoli 3, 38, 39 e 41 della Costituzione. Infatti, le censure - concernenti la previdenza complementare e particolarmente i limiti e i vincoli addotti all'autonomia collettiva per quanto attiene alla disciplina dell'accesso ai trattamenti pensionistici complementari - sono già state esaminate dalla Corte e ritenute non fondate, in considerazione del fatto che il raccordo delle varie forme di previdenza complementare con il trattamento pensionistico di base costituisce un momento essenziale della complessiva riforma della materia previdenziale al fine di assicurare funzionalità ed equilibrio all'intero sistema pensionistico. - V. sentenza n. 393/2000. - Con specifico riguardo ai provvedimenti attuativi del blocco all'accesso delle pensioni di anzianità, v. da ultimo ordinanza n. 18/2001. M.F.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 39 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 364/2000

    Questione infondata
    26 luglio 2000

    Manifesta infondatezza, in quanto la stessa questione è stata già dichiarata non fondata ne' risultano proposti dal giudice rimettente nuovi argomenti rispetto a quelli esaminati dalla Corte, della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dell'art. 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, censurato nella parte in cui differisce al 1 gennaio 1997 la corresponsione della pensione per il personale collocato a riposo per dimissioni, nonché dell'art. 1, comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, censurato nella parte in cui fa salva l'efficacia dello stesso art. 13, comma 5, lettera c). - v. le sentenze n. 347/1997 e 324/1999. A.M.M.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 13 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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