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Il Commissariato per il turismo e' autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59, nei limiti della spesa annua di lire 100 milioni, contributi una tantum a favore di enti che, senza scopo di lucro, svolgano attivita' dirette ad incrementare il movimento di forestieri od il turismo sociale o giovanile.

Testo in vigore dal 22 marzo 1958 al 2 febbraio 1962

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urn:nir:stato:legge:1958-03-04;174~art12 · fonte del testo