Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 marzo 1958 al 2 febbraio 1962. Leggi il testo vigente →
Il Commissariato per il turismo e' autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59, nei limiti della spesa annua di lire 100 milioni, contributi una tantum a favore di enti che, senza scopo di lucro, svolgano attivita' dirette ad incrementare il movimento di forestieri od il turismo sociale o giovanile.
Testo in vigore dal 22 marzo 1958 al 2 febbraio 1962
