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L'imposta e' dovuta per ciascuna formalita' richiesta. E' pero' dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtu' dello stesso atto debbono eseguirsi piu' formalita' di iscrizione ipotecaria. Le formalita' di cui all'articolo 1 relative ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste entro il termine di trenta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto e' stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine e' elevato a novanta giorni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 106, numero 4°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere. Per l'omissione della richiesta della formalita' entro il termine stabilito dal comma precedente, si applica la sanzione prevista dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. L'imposta suppletiva deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita. Al pagamento dell'imposta e della pena pecuniaria sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse la formalita' e' stata eseguita. Per quanto non disposto dai commi precedenti, si applicano, purche' compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, nonche', se competono, le esenzioni ed agevolazioni previste in materia di imposta di registro.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1977 al 3 dicembre 1981
