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L'imposta e' dovuta per ciascuna formalita' richiesta. E' pero' dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtu' dello stesso atto debbono eseguirsi piu' formalita' di iscrizione ipotecaria. Le formalita' di cui all'articolo 1 relative ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste entro il termine di ((sessanta giorni)) dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto e' stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine e' elevato a ((centoventi giorni)), ferma restando l'applicazione dell'articolo 106, numero 4°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere. ((Per l'omissione della richiesta della formalita' entro i termini stabiliti dal comma precedente si applica una soprattassa pari all'imposta erariale di trascrizione dovuta e da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa e' ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.)) L'imposta suppletiva deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita. Al pagamento dell'imposta e della ((soprattassa)) sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse la formalita' e' stata eseguita. Per quanto non disposto dai commi precedenti, si applicano, purche' compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, nonche', se competono, le esenzioni ed agevolazioni previste in materia di imposta di registro.
Testo in vigore dal 3 dicembre 1981 al 17 luglio 1990
