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All'ufficiale o al primo ufficiale che abbia la reggenza di un ufficio locale e' concessa, dopo novanta giorni continuativi di reggenza e per la successiva durata di questa, una indennita' corrispondente alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza e quello iniziale spettante alla qualifica immediatamente superiore. Tale indennita' non e' pensionabile.

Testo in vigore dal 29 marzo 1963 al 17 aprile 1968

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