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La Corte dei conti decide in ciascuna delle Sezioni giurisdizionali con un numero invariabile di cinque votanti, e a Sezioni riunite nei giudizi in grado di appello, sui ricorsi del proprio personale e nei casi di cui al successivo art. 4 con un numero invariabile di undici votanti. Al principio di ogni anno il Presidente della Corte, sentito il Consiglio, di presidenza, assegna un congruo numero di magistrati a ciascuna delle Sezioni giurisdizionali e alle Sezioni riunite per i giudizi di cui al comma precedente. Nulla e' innovato a quanto disposto dall'art. 7 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655.
Testo in vigore dal 1 aprile 1953 al 9 agosto 1984
