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[1]Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, i Direttori dei Sindacati fascisti avvocati e procuratori inviteranno gli avvocati ed i procuratori appartenenti all'albo della circoscrizione, assegnando un termine non maggiore di giorni trenta per la risposta, a dichiarare per iscritto sul proprio onore:

  • a)che essi non si trovano in alcuna delle condizioni che vietano o limitano l'esercizio della professione forense;
  • b)che essi non sono iscritti contemporaneamente nell'albo di altra circoscrizione come avvocati o come procuratori.

[2]Qualora le dichiarazioni non pervengano entro il termine assegnato, il professionista puo' essere sospeso dall'esercizio professionale fino a quando non abbia adempiuto alla richiesta.

Testo in vigore dal 23 aprile 1940 al 4 maggio 1941

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urn:nir:stato:legge:1940-03-23;254~art9 · fonte del testo