L'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai coniugi relativamente ai redditi posseduti nell'anno 1975 si applica separatamente sul reddito complessivo netto di ciascuno di essi a norma dei successivi articoli 20 e 21. Sono valide a tutti gli effetti, anche se fatte separatamente da ciascuno di essi, le dichiarazioni presentate dai coniugi nell'anno 1976.
Testo vigente dal 16 aprile 1977
