L'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai coniugi relativamente ai redditi posseduti nell'anno 1975 si applica separatamente sul reddito complessivo netto di ciascuno di essi a norma dei successivi articoli 20 e 21. Sono valide a tutti gli effetti, anche se fatte separatamente da ciascuno di essi, le dichiarazioni presentate dai coniugi nell'anno 1976.

Testo vigente dal 16 aprile 1977

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 76/1983

    Questione infondata
    24 marzo 1983

    Gli artt. 19 e 20 della l. 13 aprile 1977 n.114 hanno effetto, secondo quanto prescrive il successivo art. 23, dal 1^ gennaio 1975, relativamente ai redditi posseduti a tale data. Gli artt. 3 e 6 della l. 12 novembre n. 751, sono applicabili alla determinazione dell'IRPEF per il 1974, ma non spiegano effetti per gli anni successivi (inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale per difetto di rilevanza). - cfr. S.n.179/1976.

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia
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Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;114~art19 · fonte su Normattiva