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Le rivendite speciali istituite in attesa del verificarsi dei presupposti per bandire l'asta o il concorso di cui all'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, possono essere trasformate in rivendite ordinarie, con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze ed ai parametri di redditivita', qualora i relativi gerenti chiedano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il conferimento a trattativa privata del rispettivo esercizio secondo le modalita' previste dall'articolo 1, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384. Nei casi previsti dagli articoli 25, 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l'assegnatario della rivendita di prima categoria e' tenuto a corrispondere all'Amministrazione una somma di denaro una tantum del 15 per cento per gli articoli 25 e 28 e del 50 per cento per l'articolo 31 dell'aggio percepito dalla rivendita nell'anno finanziario precedente la stipulazione del contratto di appalto. Le somme di denaro una tantum, previste dai commi precedenti in applicazione degli articoli 25 e 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e dal secondo comma dell'articolo 7 della presente legge possono essere corrisposte dagli assegnatari in dodici rate mensili, senza costituzione di ulteriore cauzione oltre quella prevista dall'articolo 9 della presente legge. Il quarto comma dell'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' sostituito dai seguenti: "Oltre al coadiutore puo' essere consentita nella rivendita la presenza di un secondo coadiutore, con i requisiti di cui al secondo comma del presente articolo ed al primo comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e di assistenti per il materiale servizio di vendita. Il secondo coadiutore puo' usufruire della facolta' prevista dal terzo comma del presente articolo e dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, in caso di premorienza o rinunzia del coadiutore. A tal fine si cumulano i periodi di servizio, purche' consecutivi, compiuti come coadiutore e come secondo coadiutore, anche se con titolari diversi".
Testo in vigore dal 14 febbraio 1986 al 14 aprile 1987
