Il secondo comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dal seguente: "L'affidamento al servizio sociale e' escluso per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione".
Testo vigente dal 18 gennaio 1977
