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Le parti, a mezzo del notaio, devono corrispondere all'Archivio notarile del distretto una tassa nella misura del 10 per cento dell'onorario stabilito per l'originale di ogni atto fra vivi soggetto a registrazione e di ogni atto di ultima volonta'. L'importo della tassa prevista nel comma precedente e' versato all'Archivio dal notaio al momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori. Sulla quota di onorario accertata ai sensi dell'art. 18, comma secondo, la tassa suddetta e' liquidata dall'Ufficio del registro, che la riscuote, e mensilmente la versa all'Archivio notarile del distretto, trattenendo l'aggio del 5 per cento.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010
