Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 2010 al 7 marzo 2011. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010. 96 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le parti, a mezzo del notaio, devono corrispondere all'Archivio notarile del distretto una tassa nella misura del 10 per cento dell'onorario stabilito per l'originale di ogni atto fra vivi soggetto a registrazione e di ogni atto di ultima volonta'. L'importo della tassa prevista nel comma precedente e' versato all'Archivio dal notaio al momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori. Sulla quota di onorario accertata ai sensi dell'art. 18, comma secondo, la tassa suddetta e' liquidata dall'Ufficio del registro, che la riscuote, e mensilmente la versa all'Archivio notarile del distretto, trattenendo l'aggio del 5 per cento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1158~art39 · fonte del testo