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Il contributo a favore del Fondo previsto dalle disposizioni in vigore e' elevato dall'uno a due per cento dell'importo lordo dello stipendio o della paga nominali ((, considerati in ragione dell'ottanta per cento)).

Testo in vigore dal 9 febbraio 2013 al 19 aprile 2025

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Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1955 al 9 febbraio 2013. 6 parole aggiunte.

Il contributo a favore del Fondo previsto dalle disposizioni in vigore e' elevato dall'uno a due per cento dell'importo lordo dello stipendio o della paga nominaliaggiunto: , considerati in ragione dell'ottanta per cento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-06-12;512~art3 · fonte del testo