Art. 18 — Indennità di località disagiate
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Il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto agli uffici principali radioelettrici ubicati in localita' distanti dai centri abitati ha titolo ad una indennita' per ciascuna giornata di effettivo servizio di lire centosettantotto. Nei confronti del personale telefonico che fruisce del trattamento previsto dal successivo articolo 36, in servizio in localita' particolarmente disagiate, situate a notevole distanza dagli abitati, le indennita' base previste dall'articolo medesimo possono essere maggiorate fino ad un massimo del duecento per cento. Al restante personale telefonico di ruolo, non di ruolo e operaio pure in servizio nelle dette localita' puo' essere concessa, in luogo della maggiorazione di cui al precedente comma, una indennita' in misura variante fino ad un massimo di lire trecento per ogni giornata di effettiva prestazione. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi le localita', nonche' le misure della maggiorazione delle indennita' spettanti verranno fissate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1970 al 8 dicembre 1973
