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Con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, su designazione delle competenti commissioni centrali per il personale, puo' essere conferito:

  • a)al personale ausiliario di esercizio e tecnico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale dei ruoli degli operatori di esercizio e degli uffici radioelettrici, delle officine postelegrafiche e delle officine di posta pneumatica urbana;
  • b)agli agenti telefonici e agli agenti tecnici della Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale della carriera esecutiva rispettivamente degli ufficiali telefonici e del personale specializzato delle stazioni e officine telefoniche. All'impiegato cui sia stato conferito tale incarico, dopo i primi tre mesi e fino alla - durata dell'incarico stesso, e' attribuito un compenso integrativo nella misura di lire 178 per ogni giornata di effettiva prestazione. I criteri da osservarsi, ai fini del conferimento dello incarico medesimo, sono preliminarmente fissati dalle predette commissioni centrali per il personale.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1970 al 8 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art27 · fonte su Normattiva