Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1974 al 6 marzo 1979. Leggi il testo vigente →

Con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, su designazione delle competenti commissioni centrali per il personale, puo' essere conferito:

  • a)al personale ausiliario di esercizio e tecnico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale dei ruoli degli operatori di esercizio e degli uffici radioelettrici, delle officine postelegrafiche e delle officine di posta pneumatica urbana;
  • b)agli agenti telefonici e agli agenti tecnici della Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale della carriera esecutiva rispettivamente degli ufficiali telefonici e del personale specializzato delle stazioni e officine telefoniche. ((c) al personale ausiliario degli uffici locali l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale degli operatori di esercizio degli uffici stessi, sentita la commissione centrale per gli uffici locali.)) All'impiegato cui sia stato conferito tale incarico, dopo i primi tre mesi e fino alla - durata dell'incarico stesso, e' attribuito un compenso integrativo nella misura di lire 178 per ogni giornata di effettiva prestazione. I criteri da osservarsi, ai fini del conferimento dello incarico medesimo, sono preliminarmente fissati dalle predette commissioni centrali per il personale.

Testo in vigore dal 8 settembre 1974 al 6 marzo 1979

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art27 · fonte su Normattiva