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Il personale femminile iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali munito di diploma di infermiere professionale, rilasciato da scuola convitto, istituita ai sensi degli articoli 130 e 131 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, puo' chiedere, oltre al riscatto dei servizi o periodi indicati all'articolo 21 della legge aprile 1955, n. 379, anche il riscatto del biennio corrispondente al corso di studio presso la scuola convitto, purche' il predetto diplomato sia, stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera. Il biennio si considera continuativo risalendo dalla data del conferimento del diploma e si riduce dei periodi corrispondenti agli eventuali servizi contemporanei di per se stessi utili ai fini del trattamento di quiescenza.89
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
8La Corte Costituzionale, con sentenza 22 giugno-7 luglio 1988 n. 765 (in G.U. 1a s.s. 13/07/1988, n. 28) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro) nella parte in cui non prevede, per le vigilatrici d'infanzia munite di diploma rilasciato dalle scuole convitto di cui all'art. 7 della legge 19 luglio 1940, n. 1098 (Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonche' dell'arte ausiliaria di puericultrice), la facolta' di riscatto del biennio corrispondente al relativo corso di studi, purche' il predetto diploma sia stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera."
Corte Costituzionale
9La Corte Costituzionale, con sentenza 9-29 marzo 1989 n. 163 (in G.U. 1a s.s. 05/04/1989, n. 14) ha dichiarato "l''illegittimita' costituzionale dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui non prevede la facolta' di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di specializzazione il cui diploma sia stato richiesto, in aggiunta a quello professionale iniziale, quale condizione necessaria per accedere ad uno dei posti occupati durante la carriera".
Testo in vigore dal 6 aprile 1989 al 29 luglio 1993
