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Il comitato amministrativo si riunisce in adunanza ordinaria una volta al mese ed e' convocato, in via straordinaria, dal Ministro per la sanita' quando egli ne ravvisi l'opportunita' o su richiesta di almeno sette membri del comitato stesso. Per la validita' delle deliberazioni del comitato e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente.

Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 7 agosto 2012

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urn:nir:stato:legge:1973-08-07;519~art8 · fonte su Normattiva