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Ai proprietari di navi mercantili a scafo metallico da carico secco e liquido nonche' da passeggeri e miste e di navi da pesca oceanica, iscritte alla data del 1 gennaio 1959 nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146 del Codice della navigazione e costruite in data anteriore, al 1946, che procedano alla demolizione di tali navi ed alla costruzione di nuove unita', sono concessi i benefici nella misura, condizione e modalita' di cui alle presenti disposizioni. Per aver titolo ai benefici previsti dalle presenti disposizioni i proprietari delle navi da demolire devono commettere la costruzione di nuovo naviglio a scafo metallico per un tonnellaggio corrispondente ad almeno il 50 per cento di quello da demolire. La demolizione del naviglio vetusto e la commessa del nuovo naviglio devono essere ritenute conformi agli interessi dell'economia nazionale a giudizio del Ministro per la marina mercantile.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1962 al 21 luglio 1964

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urn:nir:stato:legge:1962-01-09;2~art2 · fonte su Normattiva