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((Ai proprietari di navi mercantili da carico secco e liquido, nonche' da passeggeri e miste e di navi da pesca oceanica, iscritte alla data del 1 gennaio 1959 nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146 del Codice della navigazione e costruite in dita anteriore al 1948, che procedano alla demolizione di tali i navi ed alla costruzione di nuove unita' possono essere concessi i benefici nella misura, condizione e modalita' di cui alle presenti disposizioni. Per avere titolo ai benefici previste dalle presenti disposizioni i proprietari delle navi da demolire devono commettere la costruzione di nuovo naviglio per un tonnellaggio corrispondente ad almeno il 50 per cento di quello da demolire. La demolizione del naviglio vetusto e la commessa, del nuovo naviglio devono essere ritenute conformi agli interessi dell'economia nazionale a giudizio del Ministro per la marina mercantile.)) 2a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 giugno 1964, n. 467
2ala L. 21 giugno 1964, n. 467 ha disposto (con l'art. 5, commi 3 e 4) che "Sono ammessi all'importazione in esenzione dai dazi, dall'imposta di conguaglio, dall'imposta generale sull'entrata di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni e da ogni altro tributo all'importazione, i materiali macchinari ed oggetti metallici provenienti dalla demolizione delle navi di cui all'articolo 2. Le agevolazioni di cui al precedente comma sono concesse anche quando l'importazione e' effettuata dai cantieri cui e' stata commessa la demolizione della nave, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 2 della presente legge."
Testo in vigore dal 21 luglio 1964 al 30 giugno 1967
