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Coloro che intendano demolire il naviglio di cui all'articolo 2 e sostituirlo con nuove costruzioni a norma delle presenti disposizioni, devono presentare al Ministero della marina mercantile, entro il termine previsto dal precedente articolo 3 e prima dell'inizio dei lavori di costruzione delle nuove unita', domanda, corredata, dagli estratti matricolari delle navi da demolire e dai relativi certificati di stazza, nella quale siano indicati, tra l'altro, il tipo ed il tonnellaggio delle navi da demolire e di quelle da costruire, il nome del cantiere costruttore nonche' l'epoca presunta di inizio dei lavori delle navi di nuova costruzione. Qualora il tonnellaggio di stazza lorda delle navi di nuova costruzione sia compreso fra il 50 ed il 75 per cento di quello da demolire, nella medesima domanda devono essere indicati i dati necessari per la determinazione del contributo di cui al precedente articolo 3 relativi al tonnellaggio di stazza lorda effettivamente da costruire; ove, invece, le nuove costruzioni superino l'anzidetta aliquota del 75 per cento, i dati medesimi si debbono riferire ad un tonnellaggio di stazza lorda pari al 75 per cento di quello da demolire. Le domande di ammissione al contributo sono prese in esame secondo l'ordine cronologico del loro arrivo ai Ministero della marina mercantile, purche documentate e redatte a norma del comma precedente. L'ammissione ai benefici previsti dalle presenti disposizioni e' concessa dal Ministro per la marina mercantile entro il limite di spesa di cui all'articolo 53 della legge 24 luglio 1959, n. 622, previo accertamento delle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge. Il Ministro per la marina mercantile, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 2, nonche' dagli articoli 51 e 52 della legge 24 luglio 1959, n. 622, puo' autorizzare la sostituzione di una o piu' navi da demolire indicate nel provvedimento di ammissione di cui al comma precedente con altre che abbiano almeno lo stesso tonnellaggio di stazza lorda ed i requisiti previsti dalla presente legge.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1962 al 21 luglio 1964

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urn:nir:stato:legge:1962-01-09;2~art6 · fonte del testo