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Coloro che intendano demolire il naviglio di cui all'articolo 2 e sostituirlo con nuove costrizioni a norma delle presenti disposizioni devono presentare al Ministero della marina mercantile, entro il termine previsto dal precedente articolo 3 e prima dell'inizio dei lavori di costruzione delle nuove unita', domanda corredata dagli estratti matricolari delle navi da demolire e dai relativi certificati di stazza, nella quale siano indicati, tra l'altro, il tipo o il tonnellaggio delle navi da demolire ed il tipo della nave di nuova costruzione, il nome del cantiere costruttore nonche' l'epoca presunta di inizio dei lavori della nave di nuova costruzione. Ai fini del calcolo del contributo devono altresi' indicare la stazza lorda ed il peso della nave di nuova costruzione scarica ed asciutta con esclusione della zavorra fissa. Le domande di ammissione al contributo sono preso in esame secondo l'ordine cronologico del loro arrivo al Ministero della marina mercantile, purche' documentate e redatte a norma del comma precedente. L'ammissione ai benefici previsti dalle presenti disposizioni e' concessa dal Ministro per la marina mercantile entro il limite di spesa di cui all'articolo previo accertamento delle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge. Il Ministro per la marina mercantile, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 2, nonche' dagli articoli 51 e 52 della legge 24 luglio 1959 n. 622, puo' autorizzare la sostituzione di una o piu' navi da demolire indicate nel provvedimento di ammissione di cui al comma precedente con altre che abbiano almeno lo stesso tonnellaggio di stazza lorda ed i requisiti previsti dalla presente legge. Il contributo di cui all'articolo 3 della presente legge e' concesso anche se la nave di nuova costruzione che deve sostituire il naviglio da demolirsi si trova in corso di costruzione in proprio da parte di un cantiere, purche' l'atto di acquisto sia posteriore alla data di presentazione della domanda per il conseguimento del predetto contributo.

Testo in vigore dal 21 luglio 1964 al 30 giugno 1967

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Che cosa è cambiato dal 21 luglio 1964

Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1962 al 21 luglio 1964. 105 parole tolte, 97 parole aggiunte.

Coloro che intendano demolire il naviglio di cui all'articolo 2 e sostituirlo con nuove tolto: costruzioni aggiunto: costrizioni a norma delle presenti disposizionitolto: , devono presentare al Ministero della marina mercantile, entro il termine previsto dal precedente articolo 3 e prima dell'inizio dei lavori di costruzione delle nuove unita', domandatolto: , corredata, aggiunto: corredata dagli estratti matricolari delle navi da demolire e dai relativi certificati di stazza, nella quale siano indicati, tra l'altro, il tipo tolto: ed aggiunto: o il tonnellaggio delle navi da demolire tolto: e di quelle da costruire aggiunto: ed il tipo della nave di nuova costruzione, il nome del cantiere costruttore nonche' l'epoca presunta di inizio dei lavori tolto: delle navi aggiunto: della nave di nuova costruzione. tolto: Qualora il tonnellaggio di stazza lorda delle navi aggiunto: Ai fini del calcolo del contributo devono altresi' indicare la stazza lorda ed il peso della nave di nuova costruzione tolto: sia compreso fra il 50 ed il 75 per cento di quello da demolire, nella medesima domanda devono essere indicati i dati necessari per la determinazione del contributo di cui al precedente articolo 3 relativi al tonnellaggio di stazza lorda effettivamente da costruire; ove, invece, le nuove costruzioni superino l'anzidetta aliquota del 75 per cento, i dati medesimi si debbono riferire ad un tonnellaggio di stazza lorda pari al 75 per cento di quello da demolire aggiunto: scarica ed asciutta con esclusione della zavorra fissa. Le domande di ammissione al contributo sono tolto: prese aggiunto: preso in esame secondo l'ordine cronologico del loro arrivo tolto: ai aggiunto: al Ministero della marina mercantile, tolto: purche aggiunto: purche' documentate e redatte a norma del comma precedente. L'ammissione ai benefici previsti dalle presenti disposizioni e' concessa dal Ministro per la marina mercantile entro il limite di spesa di cui all'articolo tolto: 53 della legge 24 luglio 1959, n. 622, previo accertamento delle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge. Il … precedente articolo 2, nonche' dagli articoli 51 e 52 della legge 24 luglio 1959tolto: , n. 622, puo' autorizzare la sostituzione di una o piu' navi da demolire … almeno lo stesso tonnellaggio di stazza lorda ed i requisiti previsti dalla presente leggeaggiunto: . Il contributo di cui all'articolo 3 della presente legge e' concesso anche se la nave di nuova costruzione che deve sostituire il naviglio da demolirsi si trova in corso di costruzione in proprio da parte di un cantiere, purche' l'atto di acquisto sia posteriore alla data di presentazione della domanda per il conseguimento del predetto contributo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-01-09;2~art6 · fonte del testo