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Coloro che intendono demolire il naviglio di cui allo articolo 2 e sostituirlo con nuove costruzioni a norma delle presenti disposizioni, devono presentare al Ministero della marina mercantile, entro il termine previsto dal precedente articolo 3 e prima dell'inizio dei lavori di costruzione delle nuove unita', domanda corredata dagli estratti matricolari delle navi da demolire e dai relativi certificati di stazza, nella quale siano indicati, tra l'altro, il tipo e il tonnellaggio delle navi da demolire ed il tipo del naviglio di nuova costruzione, il nome del cantiere costruttore nonche' l'epoca presunta di inizio dei lavori del naviglio di nuova costruzione. Ai fini del calcolo del contributo devono altresi' indicare la stazza lorda ed il peso del naviglio di nuova costruzione, scarico ed asciutto, con esclusione della zavorra fissa. Le domande di ammissione al contributo sono prese in esame secondo l'ordine cronologico del loro arrivo al Ministero della marina mercantile, purche' documentate e redatte a norma dei commi precedenti. L'ammissione ai benefici previsti dalle presenti disposizioni e' concessa dal Ministro per la marina mercantile entro il limite di spesa di cui all'articolo 11, previo accertamento delle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge. Il Ministro per la marina mercantile, salvo quanto previsto dall'articolo 2 e dall'articolo 6 della presente legge, nonche' dall'articolo 52 della legge 24 luglio 1959, n. 622, puo' autorizzare la sostituzione di una o piu' navi da demolire indicate nel provvedimento di ammissione di cui al comma precedente con altre che abbiano i requisiti previsti dalla presente legge ed un tonnellaggio non inferiore del 2 per cento a quello di ciascuna delle navi indicate nelle domande di ammissione. In tal caso, ove ricorra l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 3, il contributo e' proporzionalmente ridotto. Il contributo di cui all'articolo 3 della presente legge e' concesso anche se il naviglio di nuova costruzione che deve sostituire quello da demolire si trova in corso di costruzione in proprio da parte di un cantiere, purche' alla data di presentazione della domanda per il conseguimento del predetto contributo i lavori di costruzione non abbiano ancora raggiunto lo stato di avanzamento del 100 per cento e l'atto di acquisto sia posteriore alla medesima.

Testo in vigore dal 30 giugno 1967 al 20 gennaio 1976

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 30 giugno 1967

Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1964 al 30 giugno 1967. 47 parole tolte, 95 parole aggiunte.

Coloro che tolto: intendano aggiunto: intendono demolire il naviglio di cui tolto: all'articolo aggiunto: allo articolo 2 e sostituirlo con nuove tolto: costrizioni aggiunto: costruzioni a norma delle presenti disposizioniaggiunto: , devono presentare al Ministero della marina mercantile, entro il termine previsto dal precedente … e dai relativi certificati di stazza, nella quale siano indicati, tra l'altro, il tipo tolto: o aggiunto: e il tonnellaggio delle navi da demolire ed il tipo tolto: della nave aggiunto: del naviglio di nuova costruzione, il nome del cantiere costruttore nonche' l'epoca presunta di inizio dei lavori tolto: della nave aggiunto: del naviglio di nuova costruzione. Ai fini del calcolo del contributo devono altresi' indicare la stazza lorda ed il peso tolto: della nave aggiunto: del naviglio di nuova costruzione tolto: scarica ed asciuttaaggiunto: , scarico ed asciutto, con esclusione della zavorra fissa. Le domande di ammissione al contributo sono tolto: preso aggiunto: prese in esame secondo l'ordine cronologico del loro arrivo al Ministero della marina mercantile, purche' documentate e redatte a norma tolto: del comma precedente aggiunto: dei commi precedenti. L'ammissione ai benefici previsti dalle presenti disposizioni e' concessa dal Ministro per la marina mercantile entro il limite di spesa di cui all'articolo aggiunto: 11, previo accertamento delle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge. Il Ministro per la marina mercantile, salvo quanto previsto tolto: dall'ultimo comma del precedente articolo 2, nonche' dagli articoli 51 e aggiunto: dall'articolo 2 e dall'articolo 6 della presente legge, nonche' dall'articolo 52 della legge 24 luglio 1959aggiunto: , n. 622, puo' autorizzare la sostituzione di una o piu' navi da demolire indicate nel provvedimento di ammissione di cui al comma precedente con altre che abbiano tolto: almeno lo stesso tonnellaggio di stazza lorda ed i requisiti previsti dalla presente leggetolto: . aggiunto: ed un tonnellaggio non inferiore del 2 per cento a quello di ciascuna delle navi indicate nelle domande di ammissione. In tal caso, ove ricorra l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 3, il contributo e' proporzionalmente ridotto. Il contributo di cui all'articolo 3 della presente legge e' concesso anche se tolto: la nave aggiunto: il naviglio di nuova costruzione che deve sostituire tolto: il naviglio da demolirsi aggiunto: quello da demolire si trova in corso di costruzione in proprio da parte di un cantiere, purche' tolto: l'atto di acquisto sia posteriore alla data di presentazione della domanda per il conseguimento del predetto contributo aggiunto: i lavori di costruzione non abbiano ancora raggiunto lo stato di avanzamento del 100 per cento e l'atto di acquisto sia posteriore alla medesima.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-01-09;2~art6 · fonte del testo