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L'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente: "In caso di malattia o di infortunio che importi riduzione permanente di capacita' all'esercizio professionale in misura non inferiore al 70 per cento, l'avvocato e il procuratore iscritto alla Cassa, ha diritto, previa cancellazione dall'Albo, alla pensione di invalidita' purche' non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello professionale, superiore a 2 milioni. La pensione di invalidita' conseguente ad infortunio non e' concessa o se e' stata concessa, e' revocata qualora il danno sia stato risarcito, ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta, ed e' proporzionalmente ridotta nel caso in cui il risarcimento sia inferiore. In caso di invalidita' dovuta ad infortunio la Cassa e' surrogata nel diritto al risarcimento, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1916 del Codice civile. Se l'invalidita' si manifesti prima di 10 anni di iscrizione alla Cassa, l'iscritto ha diritto soltanto al saldo del conto individuale. In caso di morte del professionista iscritto da almeno 5 anni alla Cassa ma che non abbia maturato il diritto a pensione, la Cassa corrispondera' alla vedova la pensione nella quale verra' trasformato il montante dei versamenti effettuati dall'iscritto ai conto individuale, oltre che delle eventuali quote di ripartizione di cui all'articolo 15-a). Detta pensione verra' eventualmente integrata al fine di raggiungere le lire 40.000 mensili e se esisteranno figli minori, all'atto della morte dell'iscritto, la rendita anzidetta verra' aumentata di lire 8.000 mensili per ogni minore, finche' questi non avra' raggiunto il 21° anno di eta'; cosi' integrata la rendita complessiva non dovra' superare le lire 60.000 mensili. La famiglia del deceduto ricevera' inoltre un congruo contributo per spese di malattia e funerarie, queste ultime nella misura che sara' annualmente stabilita dal Comitato dei delegati. Se l'iscritto era celibe o vedovo, il montante di cui sopra sara' ripartito tra gli eredi secondo le norme che regolano la successione. Se alla data del decesso sussistevano figli minori, detto montante, eventualmente integrato, sara' assorbito per la corresponsione a questi ultimi di una rendita temporanea, pari a quella che sarebbe spettata alla vedova, finche' non avranno tutti raggiunto il 21° anno di eta'. Se il professionista deceduto non aveva ancora 5 anni di anzianita' di iscrizione alla Cassa, verra' in ogni caso versato agli eredi il montante di cui si e' detto".

Testo in vigore dal 27 marzo 1963 al 4 gennaio 1970

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 13/1966

    Questione inammissibile
    12 febbraio 1966

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, e dello art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 991, (modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla istituzione della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori), questione sollevata con ordinanza del 9 marzo 1965 del Presidente del…

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 53 cost. · Art. 102 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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