All'articolo 446 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo, 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se e' stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta e' formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1";
  • b)il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il consenso sulla richiesta puo' essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato".

Testo vigente dal 18 dicembre 1999

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 222/2001

    Questione infondata
    4 luglio 2001

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe; Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 lugli…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 446 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 127/2001

    Questione infondata
    11 maggio 2001

    Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt.: (a) 33, comma 1, lettera a), della legge 16 dicembre 1999, n. 479, nella parte in cui modifica l'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale; (b) 446, comma 1, del codice di procedura penale; (c) 555, comma 2, del codice di procedura penale; (d) 464, comma 3, del codice di procedura penale, tutti nella parte in cui non prevedono che i soggetti rinviati a giudizio in processi transitati per l'udienza preliminare nel periodo compreso fra il 2 giugno 1999 ed il 2 gennaio 2000 possano avvalersi della facoltà di patteggiare la pena sino all'apertura del dibattimento. I giudici 'a quò fondano infatti le loro censure su un errato presupposto interpretativo, in quanto le innovazioni apportate dalla legge n. 479 del 1999 alla disciplina delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del giudizio ed ai rapporti tra tali fasi processuali hanno determinato la trasformazione del sistema dei termini di decadenza per la formulazione della richiesta di applicazione della pena e la loro anticipazione a momenti precedenti il dibattimento. Pertanto, anche in mancanza di qualsiasi norma transitoria, si deve escludere che i nuovi termini di decadenza possano riguardare procedimenti nei quali tali termini sarebbero oramai scaduti, essendo già stato disposto il rinvio a giudizio al momento dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999. - Nello stesso senso, v. ordinanza n. 560/2000. M.R.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 446 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 560/2000

    Questione infondata
    20 dicembre 2000

    Riuniti i giudizi: Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di La Spezia e dal tribunale di Marsala, con le ordinanze in epigrafe; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 97 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1999-12-16;479~art33 · fonte su Normattiva