Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt.: (a) 33, comma 1, lettera a), della legge 16 dicembre 1999, n. 479, nella parte in cui modifica l'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale; (b) 446, comma 1, del codice di procedura penale; (c) 555, comma 2, del codice di procedura penale; (d) 464, comma 3, del codice di procedura penale, tutti nella parte in cui non prevedono che i soggetti rinviati a giudizio in processi transitati per l'udienza preliminare nel periodo compreso fra il 2 giugno 1999 ed il 2 gennaio 2000 possano avvalersi della facoltà di patteggiare la pena sino all'apertura del dibattimento. I giudici 'a quò fondano infatti le loro censure su un errato presupposto interpretativo, in quanto le innovazioni apportate dalla legge n. 479 del 1999 alla disciplina delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del giudizio ed ai rapporti tra tali fasi processuali hanno determinato la trasformazione del sistema dei termini di decadenza per la formulazione della richiesta di applicazione della pena e la loro anticipazione a momenti precedenti il dibattimento. Pertanto, anche in mancanza di qualsiasi norma transitoria, si deve escludere che i nuovi termini di decadenza possano riguardare procedimenti nei quali tali termini sarebbero oramai scaduti, essendo già stato disposto il rinvio a giudizio al momento dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999. - Nello stesso senso, v. ordinanza n. 560/2000. M.R.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 446 c.p.p.