((Il presidente,i componenti del consiglio di amministrazione,del collegio dei revisori dei conti e del comitato dei delegati della cassa durano in carica quattro anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta)).

Testo vigente dal 12 ottobre 1980

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urn:nir:stato:legge:1965-07-05;798~art10 · fonte su Normattiva