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Il presidente, il Comitato dei delegati, i componenti del Consiglio di amministrazione e i componenti del Collegio dei revisori dei conti della Cassa durano in carica 4 anni e non possono essere immediatamente rieletti.

Testo in vigore dal 17 luglio 1965 al 12 ottobre 1980

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urn:nir:stato:legge:1965-07-05;798~art10 · fonte su Normattiva