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La Cassa dei dottori commercialisti e quella dei ragionieri e periti commerciali, a richiesta, corrispondono la pensione ai professionisti delle rispettive categorie che all'entrata in vigore delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, avevano superato il settantesimo anno di eta', con almeno 25 anni di esercizio professionale.
Testo in vigore dal 18 aprile 1968 al 16 gennaio 1971
