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Ogni iscritto deve denunciare ogni anno alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri il reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF entro e non oltre dieci giorni dalla data di scadenza annuale della denuncia dei redditi, seguendo le modalita' di cui all'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114. Con la denuncia dell'anno 1978 dovra' essere denunciato anche il reddito professionale imponibile dichiarato negli anni 1974, 1975, 1976 e 1977. La ritardata od omessa denuncia di cui ai precedenti commi comporta, nel primo caso, lo slittamento in avanti di mesi sei e, nel secondo caso, di mesi diciotto dell'acquisizione del diritto a pensione.

Testo in vigore dal 26 agosto 1977 al 27 ottobre 1982

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 667/1988

    Questione infondata
    16 giugno 1988

    A seguito dell'entrata in vigore la 20 ottobre 1982, n. 773, il cui art. 24 ha abrogato l'art.4, terzo comma, L. 8 agosto 1977, n. 583 - disponendo altresì il nuovo regime delle sanzioni anche per le infrazioni verificatesi in pendenza della previgente normativa - vanno restituiti gli atti al giudice a quo in ordine alla questione di legittimità costituzionale del predetto art.4, terzo comma, L. n. 583 del 1977, denunziato in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 Cost., in quanto concerne le sanzioni previste in caso di inosservanza dell'obbligo di denuncia alla Cassa di previdenza per i geometri del reddito professionale soggetto ad I.R.P.E.F..

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 32 cost. · Art. 2 Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;583~art4 · fonte su Normattiva