Art. 4 — Denuncia alla Cassa del reddito professionale - Sanzioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 agosto 1977 al 27 ottobre 1982. Leggi il testo vigente →
Ogni iscritto deve denunciare ogni anno alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri il reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF entro e non oltre dieci giorni dalla data di scadenza annuale della denuncia dei redditi, seguendo le modalita' di cui all'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114. Con la denuncia dell'anno 1978 dovra' essere denunciato anche il reddito professionale imponibile dichiarato negli anni 1974, 1975, 1976 e 1977. La ritardata od omessa denuncia di cui ai precedenti commi comporta, nel primo caso, lo slittamento in avanti di mesi sei e, nel secondo caso, di mesi diciotto dell'acquisizione del diritto a pensione.
Testo in vigore dal 26 agosto 1977 al 27 ottobre 1982
