Art. 12 — Gestione del Fondo
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Il Fondo e' sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni. La gestione del Fondo e' tecnicamente organizzata in modo da garantire la copertura dei valori capitali delle pensioni in godimento nonche', per ciascun iscritto di una somma corrispondente ai contributi, relativi all'intera anzianita' di servizio, calcolati nei limiti e alle condizioni dell'assicurazione generale obbligatoria.
Testo in vigore dal 27 luglio 1965 al 1 settembre 1973
