Art. 12 — Gestione del Fondo
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Il Fondo e' sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni. ((La gestione del Fondo e' tecnicamente organizzata in modo da garantire la copertura dei valori capitali delle pensioni in godimento)).
Testo in vigore dal 1 settembre 1973 al 27 novembre 1988
