Art. 22 — Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 settembre 1973 al 29 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →
[1]((Hanno diritto a pensione di anzianita' gli iscritti, quando, avendo cessato il servizio per dimissioni o licenziamento:
- 1)possano far valere un periodo utile di almeno 25 anni, di cui almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo, qualunque sia l'eta';
- 2)ovvero abbiano compiuto il 50° anno di eta' e possano far valere un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo;
- 3)ovvero abbiano compiuto il 45° anno di eta' ed un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo. In questo caso la misura della pensione e' ridotta in base ai coefficienti sotto elencati:
[2]Eta Coefficienti
[3]49.............................................. 0,9737 48.............................................. 0,9468 47.............................................. 0,9196 46.............................................. 0,8922 45.............................................. 0,8647 Hanno diritto alla pensione di invalidita' gli iscritti:
- a)che possano far valere un periodo utile di almeno dieci anni, di cui almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo e siano divenuti permanentemente inabili ad esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto aeronautico o da altro documento equipollente, purche' la invalidita' dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo;
- b)che siano riconosciuti invalidi ai sensi delle disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, purche' l'invalidita' dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo, e possano far valere almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo, se l'invalidita' non e' dovuta a causa di servizio. Ove l'invalidita' sia dovuta a causa di servizio, per evento verificatosi posteriormente al 31 dicembre 1971, il diritto alla pensione si consegue con il solo requisito dell'iscrizione. Si considera dovuta a causa di servizio la invalidita' che sia conseguenza diretta ed immediata di traumi subiti o di infermita' contratte in servizio, in dipendenza dell'esercizio delle mansioni affidate all'iscritto)).
Testo in vigore dal 1 settembre 1973 al 29 gennaio 1974
