Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

Art. 22 — Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione

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[1]((Hanno diritto a pensione di anzianita' gli iscritti, quando, avendo cessato il servizio per dimissioni o licenziamento:

  • 1)possano far valere un periodo utile di almeno 25 anni, di cui almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo, qualunque sia l'eta';
  • 2)ovvero abbiano compiuto il 50° anno di eta' e possano far valere un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo;
  • 3)ovvero abbiano compiuto il 45° anno di eta' ed un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo. In questo caso la misura della pensione e' ridotta in base ai coefficienti sotto elencati:

[2]Eta Coefficienti

[3]49.............................................. 0,9737 48.............................................. 0,9468 47.............................................. 0,9196 46.............................................. 0,8922 45.............................................. 0,8647 Hanno diritto alla pensione di invalidita' gli iscritti:

  • a)che possano far valere un periodo utile di almeno dieci anni, di cui almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo e siano divenuti permanentemente inabili ad esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto aeronautico o da altro documento equipollente, purche' la invalidita' dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo;
  • b)che siano riconosciuti invalidi ai sensi delle disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, purche' l'invalidita' dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo, e possano far valere almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo, se l'invalidita' non e' dovuta a causa di servizio. Ove l'invalidita' sia dovuta a causa di servizio, per evento verificatosi posteriormente al 31 dicembre 1971, il diritto alla pensione si consegue con il solo requisito dell'iscrizione. Si considera dovuta a causa di servizio la invalidita' che sia conseguenza diretta ed immediata di traumi subiti o di infermita' contratte in servizio, in dipendenza dell'esercizio delle mansioni affidate all'iscritto)).

Testo in vigore dal 1 settembre 1973 al 29 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;859~art22 · fonte su Normattiva