Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 1985 al 14 marzo 1988. Leggi il testo vigente →

L'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si considerano inoppugnabili provvedimenti per i quali e' intervenuta sentenza del Consiglio di Stato ancorche' sia pendente il termine per il ricorso alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione. In ogni caso non sono ripetibili le somme gia' riscosse e restano ferme le altre sanzioni gia' eseguite, ancorche' in forza di provvedimenti non ancora inoppugnabili. Le somme versate si scomputano dal contributo di concessione. Possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalita'. Il tempo di commissione dell'abuso e di riferimento per la determinazione dell'oblazione sara' individuato nella data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale. La medesima disposizione per determinare l'oblazione e' applicabile in ogni altro caso in cui i suddetti provvedimenti abbiano interrotto le attivita' edificatorie.

Testo in vigore dal 2 marzo 1985 al 14 marzo 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 369/1988

    Questione infondata
    31 marzo 1988

    Se è vero che, ai fini del cd. "condono edilizio", l'ammontare dell'oblazione è correlata al tipo e all'epoca della costruzione abusiva, e che la concessione della sanatoria e il relativo contributo attengono alla costruzione realizzata e, di regola, ancora esistente, ciò non esclude - secondo interpretazione conforme a Costituzione - che il reato edilizio possa estinguersi anche ad avvenuta demolizione dell'opera, mediante richiesta di sanatoria 'ex' art. 31, L.n. 47 del 1985 (sempreché, trattandosi di opera costruita entro il 1^ ottobre 1983 e demolita prima del 6 luglio 1985, sussista l'interesse a valersi della procedura di condono). (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 35, 38 e 43, L. 28 febbraio 1985 n. 47, in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 79 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art43 · fonte su Normattiva